10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 682. IPAB «Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi» di Roma. Approvazione nuovo statuto. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; VISTI i D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTA la legge Costituzionale n.3/2001; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6; VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"; VISTA la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 "interventi regionali in favore dei cittadini ciechi"; VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 1987, n. 8915, concernente la fusione dell' Istituto dei Ciechi S. Alessio e Ospizio Margherita di Savoia per poveri ciechi di Roma e l'approvazione dello Statuto del Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi; VISTA la legge regionale 1° dicembre 2003, n 40 concernente: "interventi regionali in favore dei cittadini ciechi"; VISTA la deliberazione del Commissario regionale del Centro Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i ciechi del 27 gennaio 2004, n. 7, concernente la proposta del nuovo Statuto dell'Ipab in via provvisoria ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 40/03 sopra citata; RITENUTO di recepire la suddetta proposta limitatamente all'adeguamento previsto dalla legge regionale n. 40/2003; 63 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima RITENUTO di approvare la modifica Statutaria nei termini sopra indicati.; All'unanimità la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali DELIBERA Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il nuovo Statuto dell'Ipab del Centro Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i ciechi con sede in Roma, nella stesura di cui dell'allegato "A" che forma parte integrante del presente atto. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio — 64 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima ALLEGATO A CENTRO REGIONALE S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI STATUTO CAPO I ORIGINE - SEDE - FINI - REDDITI ART, 1 Il "Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi", avente sede nella città di Roma, trae la sua origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: 1) Istituto dei ciechi S. Alessio fondato nell'anno 1868 per opera di alcuni privati cittadini, con ordinanza del Ministero dell'Interno in data 20 giugno 1869. Riconosciuto come ente morale e classificato come IPAB, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dallo Stato italiano che ne approvò il primo statuto con regio decreto 6 maggio 1920, successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970. 2) Ospizio Margherita di Savoia per i poveri ciechi fondato nell'anno 1873 ed eretto in ente morale con regio decreto 18 aprile 1875 che ne approvò il primo statuto successivamente modificato con regio decreto 16 febbraio 1879. Le predette istituzioni sono state fuse con deliberazione della Giunta regionale n. 8915 in data 23.12.1987 ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8 in una unica Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi", negli articoli successivi indicato come "Centro". La delibera sopra indicata approvava lo statuto della nuova Istituzione pubblica. Successivamente, con legge regionale n.40 del 1 dicembre 2003 è stato modificato l'art. 4 della legge regionale 14.1.1987 n. 8 ed il presente statuto ne recepisce la modifica. — 65 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima ART. 2 Tenute presenti le originarie disposizioni statutarie delle due predette istituzioni e la legge regionale 14 gennaio 1987 n. 8, così come modificata dalla legge regionale n.40 del 1 dicembre 2003, il Centro pone come suoi fini la realizzazione di interventi a favore dei non vedenti di ambo i sessi, riconosciuti ai sensi di legge, volti all'educazione, all'assistenza, alla formazione professionale, alla riabilitazione, al recupero ed integrazione sociale dei privi di vista. Le suddette finalità vengono perseguite mediante: a) realizzazione di centri per l'attuazione di tutte le attività concernenti l'individuazione, l'istruzione e la educazione dei non vedenti, la formazione professionale, la riabilitazione, l'educazione permanente e la ricerca; b) organizzazione di forme di convittualità e residenzialità per i privi di vista che frequentino scuole o corsi fuori dell'abituale residenza; c) coordinamento di tutte le attività di sostegno prescolastiche e post- scolastiche non dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione e delle attività integrative specifiche e necessario alla piena autonomia ed integrazione dei non vedenti; d) costituzione di servizi idonei ad affrontare il problema dei non vedenti pluriminorati, in collaborazione con tutte le istituzioni competenti; e) individuazione e promozione di iniziative di formazione professionale rispondenti alla situazione sociale ed economica del territorio ed alle concrete occasioni di possibile inserimento lavorativo; f) realizzazione di centri residenziali per i non vedenti anziani che favoriscano forme di vita comunitaria; g} istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta; h) promozione e potenziamento di iniziative di ricerca scientifica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di nuovi sbocchi professionali; i) promozione di attività di formazione e di specializzazione dei personale; j) mantenimento e sviluppo delle esperienze di integrazione scolastica tra alunni vedenti e non vedenti, ospitate all'interno dell'ente, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuno. Le attività ed i servizi predetti saranno realizzati nell'ambito della competenza assegnata dalla legislazione nazionale e regionale, con il concorso di strutture regionali e di altri soggetti istituzionalmente competenti anche mediante apposite convenzioni. — 66 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima ART. 3 il Centro realizza gli scopi istituzionali con i seguenti mezzi: a) rendite patrimoniali; b) rette ricevute per i servizi resi; c) finanziamenti da enti ed istituzioni pubbliche e private; d) elargizioni, contribuzioni, lasciti e donazioni che saranno fatti all'istituzione. ART. 4 Sono dichiarati benefattori temporali del Centro le persone fisiche o giuridiche che si impegnano per un periodo non inferiore ad anni 10 a versare annualmente la somma di € 2.582,00. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione del Presidente del Centro. Sono dichiarati benefattori vitalizi del Centro le persone Fisiche che versano una tantum una somma non inferiore a 20 volte la somma annuale stabilita per i benefattori temporali. La condizione di benefattore temporale o benefattore vitalizio è dichiarata dal Presidente del Centro. La condizione di benefattore non è trasferibile né trasmissibile. E' istituito il registro dei benefattori dell'ente. ART. 5 i benefattori del Centro si riuniscono in assemblea per procedere alla designazione di un proprio rappresentante destinato a far parte del Comitato di Programmazione e Sorveglianza. L'assemblea non può riunirsi per il compito di cui al precedente comma se i benefattori del Centro risultano essere di numero inferiore a 30. I benefattori temporali non in regola con il pagamento entro il 31 gennaio dell'anno corrente non possono partecipare all'assemblea. i benefattori sono dichiarati decaduti con deliberazione del Presidente del Centro quando vengono a trovarsi in conflitto di interessi con il Centro stesso o quando non siano in regola con il pagamento delle somme annuali, — 67 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima La decadenza di condizione da socio comporta automaticamente decadenza da eventuale carica di componente del Comitato di Programmazione e Sorveglianza. ART.6 In caso di mancata designazione del rappresentante dei benefattori, il Presidente della Giunta Regionale nomina un proprio rappresentante nel Comitato di Programmazione e Sorveglianza in aggiunta a quelli già attribuiti alla Regione stessa. CAPO II ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ART. 7 Il Centro è amministrato da un organo di amministrazione monocratico, il Presidente dell'Ente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, scelto tra persone che non abbiano compiti di vigilanza nei confronti dell'Ente; dura in carica 5 anni. ART. 8 Il Presidente provvede alla gestione del Centro e al suo regolare funzionamento; adotta lo statuto e le relative modifiche d'intesa con il Comitato; adotta i regolamenti dell'Ente, i bilanci di previsione, i rendiconti generali, i programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali, nonché poteri di direttiva e di controllo in relazione all'esecuzione dei programmi e alla gestione delle risorse da parte dei dirigenti. ART. 9 Il Presidente è il rappresentante legale ed istituzionale del Centro. Il Presidente nomina il Direttore Generale. Il Presidente partecipa di diritto alle sedute del Comitato di Programmazione e Sorveglianza. — 68 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima ART.10 La gestione del patrimonio immobiliare destinato a reddito è disciplinata da apposito regolamento emanato dal Presidente del Centro sulla base del criterio della migliore redditività correlata ai fini istituzionali e sociali dell'ente. ART, 11 Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad istituto bancario sulla base di apposito contratto con il quale viene stabilito un aggio esattoriale non superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale. ART. 12 Per gli interventi di cui all'art. 2 i non vedenti ammissibili ai servizi del Centro sono di norma residenti nella Regione Lazio. L'accesso ai servizi del Centro è disciplinato da norme regolamentari. CAPO III ORGANI DI CONTROLLO ART. 13 Sono organi di controllo del Centro: 1) Il Comitato di Programmazione e Sorveglianza 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti ART. 14 Il Comitato di Programmazione e Sorveglianza è composto da: a) due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale b) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Roma c) un rappresentante del Comune di Roma d) un rappresentante dei benefattori, designato dall'assemblea dei benefattori e) tre rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Gli enti e le organizzazioni rappresentati nel Comitato procedono alle rispettive designazioni entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione Lazio. Il Comitato determina gli indirizzi e gli obiettivi dei programmi per le attività didattiche, formative, riabilitative e socio-assistenziali; sorveglia la corrispondenza — 69 — 10-9-2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Parte prima degli atti adottati dall'organo amministrativo ai detti indirizzi ed obiettivi; attiva i poteri di vigilanza e sostituitivi dell'amministrazione regionale nei casi di gravi violazioni di legge e di statuto o di sostanziale inadempimento alle previsioni programmatiche. ART. 15 Il Presidente del Comitato è incaricato della convocazione dell'Organo, che deve avvenire con comunicazione raccomandata, spedita a mezzo del servizio postale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. il Comitato delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voto segreto quando riguardano persone. ART. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Presidente dell'ente, uno dei quali designato dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal D.Lgs, 27,1.1992 n. 88 e successive modificazioni, il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Centro. — 70 —